Nuove Regole per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle O.P.

24.03.2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016 il decreto 2 febbraio 2016 che detta le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP), ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013.

Le nuove regole per il riconoscimento delle OP interessano tutti i settori tranne olio, ortofrutta e ortofrutta trasformata e le novità introdotte sono molteplici tra cui:

1. la percentuale di conferimento obbligatoria dei soci al 50% del prodotto (era al 75%);
2. l’adesione minima scesa ad 1 anno (erano 3 anni);
3. sono state introdotte norme per i soci non produttori;
4. la sezione separata OP

In sintesi si ricorda che il decreto prevede nell’articolato che:
– art. 2 riconosce i soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle OP e delle OP transnazionali;
– art. 3 descrive i requisiti per il riconoscimento come OP, che deve assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) società di capitali;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.
– art. 4 descrive le modalità di riconoscimento delle OP;
– art. 5 definisce le modalità di adeguamento delle OP già riconosciute;
– art. 6 prevede la costituzione di un elenco nazionale delle OP;
– art. 7 detta i requisiti per conservare lo status di OP;
– art. 8 sanziona per l’inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca.

Particolare attenzione deve essere inoltre posta all’Allegato del Decreto che elenca i requisiti e parametri tecnico-economici (settore, numero di produttori e valore minimo di produzione commercializzata) per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori ai sensi art. 152 e segg. del Regolamento (UE) 1308/2013.

Si precisa infine che entro 90 giorni dal 18 marzo 2016 le OP esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole “Entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le OP di cui al precedente comma devono trasmettere alla Regione di riferimento la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel presente decreto”. Nel caso in cui l’OP non dimostri il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel nuovo decreto entro 90 giorni dal 18 marzo 2016, si attivano le procedure dell’art. 8 ossia di “inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca”.

Eventuali quesiti in merito potranno essere inviati dalle cooperative associate all’indirizzo generale ue.coop@uecoop.org