Come già si è avuto modo di segnalare con la Scheda di sintesi del 10.01.2024, il comma 101 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto – per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro ai sensi dell’articolo 2188 c.c. – l’obbligo di stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
A mente del comma 111, l’obbligo assicurativo in esame non si applica agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile (e, deve ritenersi, neppure ai coltivatori diretti), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’art. 1, commi 515 e ss. della Legge 234/2021.
Il termine iniziale del 31.12.2024 è stato inizialmente prorogato fino al 31.03.2025 dall’art. 13, comma 1, del D.L. Milleproroghe 2025 e da ultimo differito con il recentissimo D.L. 31 marzo 2025, n. 39 pubblicato in data odierna sulla GU n. 75:
– al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della Direttiva (UE) 2023/2775;
– al 1° gennaio 2026, per le piccole e micro imprese, come definite ai sensi della medesima Direttiva (UE).
Al netto del differimento fino al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura ex art. 19, comma 1-quater del D.L. “Milleproroghe 2025”, resterebbe fermo, quindi, al 1° aprile 2025 il termine per le sole imprese di grandi dimensioni, come definite ai sensi della Direttiva (UE) 2023/2775 ma con il differimento – decorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo – della previsione di cui al comma 102 dell’art.1 della citata Legge 213/2023, a tenore del quale: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”.
Il differimento temporale dei predetti obblighi – si legge nel provvedimento – è dettato dalla necessità di adeguare alle previsioni di legge i testi di polizza, dall’elevato numero di imprese che vi sono assoggettate (costituito, per il 95% del totale, da microimprese), nonché per consentire alle stesse una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato (che, a mente del comma 105-bis dell’art. 1 della Legge 213/2023, dovrebbe avvenire mediante un “portale informatico” gestito dall’IVASS sul quale ciascuna impresa di assicurazione immetterà il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, secondo le “disposizioni attuative” da stabilirsi con un ulteriore Decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, al momento non ancora adottato).
Quanto ai beni da assicurare obbligatoriamente, il comma 101 della Legge 213/2023, fa riferimento ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, con esclusione quindi del numero 4) “altri beni” [mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali; macchine d’ufficio; autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni]; e del numero 5) “immobilizzazioni in corso e acconti” [immobilizzazioni materiali in corso di costruzione; acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali].
Parrebbe quindi che il legislatore avesse voluto fare inziale riferimento alle “Immobilizzazioni materiali” che le imprese sono tenute a iscrivere nell’Attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio, al netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione.
Come è noto, le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 dello Stato Patrimoniale sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito che avviene, di solito, quando viene trasferito il titolo di proprietà. Il che portava ad escludere che potesse trattarsi di beni che non fossero di proprietà dell’impresa (ad es. beni in locazione, comodato d’uso o leasing) ovvero non iscritti nel libro dei cespiti (o registro dei beni ammortizzabili).
Tuttavia, nelle FAQ pubblicate sul sito del MiMIT solamente il 1° aprile u.s., si precisa che “il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Tale interpretazione estensiva del perimetro di applicazione della legge scaturisce – secondo la risposta del MiMIT – dal tenore della previsione successivamente introdotta attraverso il comma 2 dell’art. 1-bis in sede di conversione del D.L. 155/2024 ad opera della Legge 9 dicembre 2024, n. 189 a mente della quale: “L’oggetto della copertura assicurativa di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.”.
Ciò, tuttavia, potrebbe generare non poche difficoltà in fase applicativa, dal momento che – in tal caso – non vi sarebbe coincidenza tra l’impresa che materialmente conclude il contratto di assicurazione e il soggetto (persona fisica, imprenditore, società, ecc.) proprietaria dei beni assicurati e nel cui interesse, di fatto, il contratto verrebbe concluso.
L’impresa locataria o comodataria – in mancanza di analoga copertura assicurativa stipulata dal proprietario dei beni impiegati dall’impresa – si vedrebbe dunque costretta a stipulare una polizza assicurativa in nome proprio ma nell’interesse del proprietario del bene che ne ricaverebbe – in caso di risarcimento di eventuali danni direttamente causati ai beni di sua proprietà da uno degli eventi calamitosi e catastrofali ricompresi nella polizza – comunque un vantaggio. Di contro, ove l’impresa locataria o comodataria non assicurasse i beni da essa stessa “a qualsiasi titolo” impiegati, il proprietario degli stessi rischierebbe di essere escluso dall’accesso a contributi pubblici in caso di calamità, come previsto dall’art. 1, comma 102 della Legge 213/2023.
Va altresì ricordato, che con il Decreto del MEF 30 gennaio 2025, n. 18, è stato da ultimo approvato il “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali” (adottato ai sensi del comma 105 dell’art. 1 della Legge 213/2023 e del quale è stata data prontamente notizia nella NOTA INTERATTIVA 2/2025).
Anche l’art. 1 del DM 18/2025 fa riferimento, coerentemente con quanto previsto dal comma 101, alle “immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile” ma con la precisazione (non prevista dal comma 101 e mutuata invece dal comma 2 dell’art. 1-bis del D.L. 155/2024) “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..”
Quanto sopra con l’ulteriore precisazione che “oggetto della copertura assicurativa” sono “i danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi di cui all’articolo 3 del presente decreto”. Debbono quindi ritenersi esclusi dalla polizza obbligatoria: i danni indiretti (es. interruzione attività, mancata produzione); i danni causati da conflitti armati, terrorismo, atti di sabotaggio; i danni da energia nucleare, sostanze radioattive o chimiche; i danni derivanti dall’intervento umano; i beni immobili abusivi o privi di autorizzazioni; le merci; le mareggiate, i maremoti, la penetrazione di acqua marina, le falde freatiche; le bombe d’acqua (accumulo d’acqua per piogge brevi ma intense); il bradisismo, le eruzioni vulcaniche, la subsidenza, le slavine, e le valanghe.
Le compagnie di assicurazione potrebbero comunque offrire, al di fuori dell’obbligo di legge, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o l’interruzione dell’attività).
Per le attività itineranti, se svolte da soggetti imprenditoriali iscritti nel Registro delle imprese, la valutazione del rischio e, quindi, la possibilità di assicurare i suddetti beni, spetterebbe inevitabilmente all’impresa di assicurazione anche in relazione alla effettiva capacità di assunzione del relativo rischio.
Infine, in base all’art. 11, comma 2, del DM 18/2025, “per le assicurazioni già in essere l’adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile” (se il premio annuale è frazionato/rateizzato).
Quanto sopra al netto del fatto che in sede di conversione del D.L. 39/2025, potrebbero essere apportati ulteriori modifiche e/o correttivi alla disciplina in commento e, in tal caso, ne daremo prontamente in questa sede.