I prodotti della pesca e dell’acquacoltura commercializzati nell’Unione Europea, possono essere messi in vendita solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati riportino una serie precisa di informazioni. Nel dettaglio, devono indicare:
a) la denominazione commerciale della specie e il nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “pescato” o “pescato in acque dolci” o “allevato”;
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Le informazioni obbligatorie possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
L’obbligo di indicare in etichetta se un prodotto della pesca e dell’acquacoltura è stato precedentemente congelato e poi scongelato non si applica:
• agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
• agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
• ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria;
• ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, ecc.
Per approfondire
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori