A partire dal 31 luglio p.v. è possibile accedere al SIAN e attivare il registro telematico dei cereali predisposto in attuazione dell’art. 1, commi da 139 a 142, della Legge 178/2020 e ss.mm.ii. e del DM 30 gennaio 2025 n. 43350 che ha modificato il DM 1° ottobre 2024, n. 507566.
Con questo nuovo registro gli operatori obbligati [aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono uno o più dei seguenti prodotti frumento duro; frumento tenero e frumento segalato; granturco; orzo; farro; segale; sorgo; avena; miglio e scagliola] devono registrare – in forma cumulativa e aggregata – le operazioni di carico e scarico, distintamente per origine, che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetti una quantità di singolo prodotto superiore a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais
d) 40 tonnellate annue per l’orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate annue per l’avena;
g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Le società cooperative che detengono il prodotto conferito dai soci registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente.
Al fine di evitare di incorrere in infrazioni e nelle relative ammende, è necessario che le prime registrazioni siano eseguite entro il 20 ottobre p.v. e si riferiscano al trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre 2025.
Si ricorda in proposito che ai soggetti obbligati che non hanno provveduto ad effettuare le comunicazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000, mentre a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000.