Dl 50/2022, le nuove misure

19.05.2022

È stato pubblicato nella G.U. n. 114 del 17 maggio u.s. il D.L. 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra i numerosi provvedimenti adottati si segnalano in particolare:

​- la rideterminazione (dal 20% al 25%), ad opera dell’art. 2, del contributo straordinario (credito d’imposta) per l’acquisto di gas naturale riconosciuto alle imprese diverse da quelle “gasivore” (art. 4, D.L. 21/2022);

– il riconoscimento, ad opera dell’art. 3, di un “contributo straordinario” (credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, al netto dell’IVA) per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati dalle imprese esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T;

– la previsione, recata dall’art. 8, che ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, anche con possibilità di vendita in rete dell’energia elettrica prodotta (NB: L’efficacia della norma è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea);

– la possibilità, accordata a SACE Spa dall’art. 15, di concedere – fino al 31 dicembre 2022 – garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale (le imprese dovranno a tal fine dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili);

– la possibilità, accordata al Fondo MCC dall’art. 16, di concedere – previa approvazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2022 – garanzie sui finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese successivamente al 18 maggio 2022 destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio (nella misura massima del 90% in relazione ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici; entro il limite di 5 milioni di euro; a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01);

– l’istituzione, ad opera dell’art. 18, nello stato di previsione del MiSE di un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato, per l’anno 2022, a far fronte, mediante erogazione di “contributi a fondo perduto”, alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (NB: Sono destinatarie del Fondo, le PMI diverse da quelle agricole che presentino, cumulativamente, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo in commento);

– il rifinanziamento, ad opera dell’art. 19, del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” (art. 1, co. 128, Legge 178/2020) con 20 milioni di euro per l’anno 2022;

– la concessione, prevista dall’art. 20 e previa approvazione della Commissione europea, da parte di ISMEA di garanzie dirette (con copertura al 100%) su nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi (come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di  garanzia) comunque non superiore a 35.000 euro;

– l’innalzamento al 50%, disposto dall’art. 21, del credito d’imposta per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

– l’aumento, disposto dall’art. 22, al 70% (per le Piccole Imprese) e al 50% (per le Medie Imprese) delle aliquote del credito d’imposta (art. 1, co. 211, Legge 160/2019) inizialmente fissate al 50% e al 40% per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti  individuati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18 maggio 2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo DM (NB: Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non soddisfino i requisiti ministeriali, le aliquote del credito d’imposta saranno rispettivamente diminuite al 40% e al 35%, in luogo del 50% e del 40%);

– il riconoscimento (per gli anni 2022 e 2023), ad opera dell’art. 23, del credito d’imposta (art. 18, Legge 220/2016) in favore delle sale cinematografiche nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento;

– l’introduzione, per il tramite dell’art. 26, di ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento agli stati di avanzamento afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022;

– la possibilità, riconosciuta dall’art. 29 e comunque subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, di utilizzare le risorse a valere su Fondo istituito presso il MCC (art. 2, co. 1, Legge 251/1981) per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina, con il cofinanziamento a fondo perduto (per un importo non superiore al 40% dell’intervento) di cui all’art. 72, co. 1, lett. d) del D.L. 18/2020;

– il riconoscimento, operato dall’art. 31 e per il tramite dei datori di lavoro, di una somma a titolo di indennità “una tantum” pari a 200 euro, da erogarsi nella retribuzione del mese di luglio 2022 ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato (per almeno una mensilità) dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, c. 121, della Legge 234/2021 (i datori di lavoratori compenseranno il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità attraverso denuncia all’INPS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto medesimo);

– il riconoscimento, ad opera dell’art. 32, della medesima indennità “una tantum” anche:

  • ai titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (con reddito IRPEF non superiore ad € 35.000);
  • ai lavoratori domestici (dietro domanda) che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022;
  • a coloro che avranno percepito, per il mese di giugno 2022, l’indennità NASpI o l’indennità DIS-COLL;
  • a coloro che nel corso del 2022 percepiscano l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata e i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non superi i 35.000 euro per l’anno 2021);
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del D.L. 41/2021 e dall’art. 42 del D.L. 73/2021 (l’indennità sarà erogata automaticamente dall’INPS);
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (l’indennità è corrisposta dall’INPS, a domanda, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (l’indennità è corrisposta dall’INPS, a domanda, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021);
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (l’indennità è riconosciuta dall’INPS, a domanda, in presenza nell’anno 2021 dell’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata);
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata (l’indennità è riconosciuta dall’INPS a domanda);
  • ai nuclei beneficiari del RdC;

– l’istituzione, ad opera dell’art. 33, di un “Fondo” nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali destinato a finanziare (nel limite di spesa di 500milioni di euro per l’anno 2022) il riconoscimento di una indennità “una tantum” per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con Decreto del Ministro da adottare entro 30 giorni dal 18 maggio 2022 che definirà anche i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità;

– l’istituzione, ad opera dell’art. 35, di un Fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a riconoscere – alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro – un “buono” (di importo massimo non superiore a 60 euro) da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (NB: le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione dello stesso saranno definite con Decreto del Ministro da adottare entro 60 giorni dal 18 maggio 2022; il buono potrà essere utilizzato per gli acquisiti decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U. del Decreto e fino al 31 dicembre 2022).