È stato pubblicato nella G.U. n. 24/2026 il Decreto Legge 23 ottobre 2026, n. 193 recante “Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca” e del quale si segnalano i seguenti articoli.
L’ART. 1 dispone l’integrazione del contributo straordinario – sottoforma di credito d’imposta – in favore delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI per il caro gasolio, mediante modifica e integrazione dell’art. 3, comma 1, del D.L. 33/2026.
Il contributo sarà commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi “da marzo ad agosto” dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel limite massimo “397,6 milioni” di euro per l’anno 2026 (con un incremento di 66,4 milioni di euro).
Il comma 2 dispone, in aggiunta, che per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2027) sarà riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 3 interviene sul contributo amministrativo di 2 euro relativo alle importazioni da Paesi non UE di pacchi di valore inferiore ai 150 euro, introdotto dal comma 126 dell’art. 1 della Legge 199/2025, differendone l’applicazione dal 1° ottobre 2026 al 1° gennaio 2027.
Il comma 4 sopprime i commi 4 e 5 dell’art. 1 del D.L. 162/2026 (ancora in fase di conversione) che – per vero – avevano già disposto la proroga, per il mese di ottobre 2026, del credito d’imposta di cui al citato art. 3, comma 1, del D.L. 33/2026 (in questo caso con l’aggiunta di oneri pari a 21,2 milioni di euro per l’anno 2026).
L’ART. 2 che aggiunge il comma 5-bis all’art. 83-bis del D.L. 112/2008 a mente del quale – nei contratti di trasporto aventi ad oggetto prestazioni da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni – “ai fini del calcolo della la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante” [sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso) e da adeguare, ai sensi del comma 5, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato] il MiT “pubblica e aggiorna aggiorni trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all’incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporti per conto di terzi” con la precisazione che “Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l’emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall’applicazione dei predetti valori minimi” mentre per i contratti scritti stipulati successivamente al 24 ottobre 2026, “i valori minimi e massimi sono assunti a riferimento”, ferma restando l’autonomia delle parti sulla determinazione dei prezzi.
L’ART. 3 che, in relazione ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell’esercizio delle attività, consente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, di chiedere la sospensione dei canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 ovvero, in alternativa, la sospensione del solo rimborso della quota in conto capitale degli stessi.
Dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, i contratti interessati dalla sospensione non possono essere risolti o revocati, né può essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine per effetto della sospensione stessa.
Il piano di rimborso oggetto di sospensione viene dilazionato automaticamente per un periodo corrispondente a quello della sospensione, con conseguente proroga della durata finale del contratto.
Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione restano dovuti secondo le condizioni previste dal contratto oppure secondo condizioni più favorevoli eventualmente concordate tra le parti.
L’ART. 4 che ridefinisce il rapporto tra servizi di logistica e attività di trasporto, sostituendo l’art. 1677-bis del c.c., nel seguente modo: «Se l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto».
L’ART. 5 che, nell’ambito dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, introduce la Lettera di Vettura elettronica nazionale, denominata “LVe” contenente le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto, condivise tra i soggetti della filiera del trasporto e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo che espletano i servizi di polizia stradale (di cui all’art. 12 del D.lgs. 285/1992).
Le specifiche tecniche e le modalità applicative della disposizione in commento dovranno essere definite con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dal 24 ottobre 2026.
La gestione delle informazioni dovrà avvenire attraverso piattaforme eFTI previste dal Regolamento Ue 2020/1056 oppure mediante piattaforme digitali interoperabili.
A partire dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di controllo saranno tenuti ad accettare le informazioni messe a disposizione in formato digitale attraverso tali sistemi.
L’ART. 6 che riconosce alle “imprese agricole” un contributo a fondo perduto (che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP) fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro (nel limite di 60 milioni di euro per l’anno 2026), calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.
Con provvedimento del Direttore dell’AGEA sono definite le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di carburante oggetto di agevolazione.
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale collegato al fascicolo aziendale del beneficiario.
L’ART. 7 che riconosce alle “imprese esercenti l’attività di pesca e di acquacoltura” un contributo a fondo perduto (che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP) fino al 10% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026 (nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026).
Con provvedimento del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MASAF sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di carburante oggetto di agevolazione.
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale collegato precedentemente comunicato da ciascun beneficiario.
L’ART. 10 che, per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, sospende l’applicazione della “rendicontazione di sostenibilità” prevista dal D.lgs. 125/2024 nei confronti delle imprese che, su base individuale o consolidata, presentano ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000, ferme restando le disposizioni previste per le imprese di Paesi terzi.