Cereali, al via il registro telematico

04.04.2022

Segnaliamo alle cooperative agricole che operano direttamente e indirettamente nel settore cerealicolo un importante provvedimento. Si tratta del D.M. n. 147285 del 30 marzo u.s. recante la “Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale” di cui ai commi da 139 a 143 dell’art. 1 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) così come modificati dalla legge D.L. “Milleproroghe 2022”.

Agli operatori del settore (aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o più dei prodotti elencati all’art. 2) è richiesto – a partire dalla data di pubblicazione del DM nella Gazzetta Ufficiale e, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni – di effettuare la registrazione, direttamente tramite il portale SIAN o avvalendosi di CAA autorizzati, dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse, seguendo le modalità di tenuta del Registro telematico dei cereali allegate al DM.

Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate annue.

Gli operatori potranno effettuare registrazioni complessive delle operazioni di carico e scarico, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare.

Le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo interessato.

A partire dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che – pur essendo obbligati, non istituiscono il Registro previsto dall’art. 1, co. 139, della Legge 178/2020 – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000; in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta del Registro si applica invece la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000.