È stato pubblicato, sulla G.U. n. 313/2020, il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che entra in vigore da oggi.
In particolare, il D.L. prevede:
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece le limitazioni previste per Regioni “Arancioni” di cui all’art 2 del medesimo DPCM 3 dicembre 2020 ma si consentono tuttavia gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una volta al giorno, fra le ore 05:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
561011 – Ristorazione con somministrazione;
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
561030 – Gelaterie e pasticcerie;
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
561042 – Ristorazione ambulante;
561050 – Ristorazione su treni e navi;
562100 – Catering per eventi, banqueting;
562910 – Mense;
562920 – Catering continuativo su base contrattuale;
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
Il contributo è corrisposto, in misura pari a quello già erogato, direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In ogni caso, l’importo non può essere superiore a euro 150.000,00.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre2020.