Covid: Dl “Natale”, le nuove disposizioni urgenti

21.12.2020

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 313/2020, il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che entra in vigore da oggi.

In particolare, il D.L. prevede:

  • con l’art. 1 si dispone, sull’intero territorio nazionale, l’applicazione delle limitazioni previste per le Regioni “Rosse” dal DPCM 3 dicembre 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fermi restando i divieti di spostamento, tra regioni o province autonome e comuni già previsti dall’art. 1, comma 2, del L. 158/2020.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece le limitazioni previste per Regioni “Arancioni” di cui all’art 2 del medesimo DPCM 3 dicembre 2020 ma si consentono tuttavia gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una volta al giorno, fra le ore 05:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

  • con l’art. 2 si riconosce un “contributo a fondo perduto” a favore dei soggetti che alla data del 19 dicembre 2020:
  1. A) hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come “attività prevalente” una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO

561011 – Ristorazione con somministrazione;
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
561030 – Gelaterie e pasticcerie;
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
561042 – Ristorazione ambulante;
561050 – Ristorazione su treni e navi;
562100 – Catering per eventi, banqueting;
562910 – Mense;
562920 – Catering continuativo su base contrattuale;
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;

  1. B) hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020 (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019) e che non lo abbiano restituito.

Il contributo è corrisposto, in misura pari a quello già erogato, direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In ogni caso, l’importo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre2020.