Covid, le misure emergenziali fino al 15 gennaio

04.12.2020

Con il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” (in G.U. 02.12.2020, n. 299) e con il DPCM 3 dicembre 2020 e relativi Allegati (in GU n. 03.12.2020, n. 301), si rinnova il quadro delle misure emergenziali nel periodo dal 3 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

In particolare, in merito a quanto emanato, sull’intero territorio nazionale e fatte salve le misure più restrittive di cui all’art. 2 (zone “Arancioni”) e dall’art. 3 (zone “Rosse”):

1) dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo, nonché dalle 22:00 del 31 dicembre 2020 alle 7:00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

2) dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province  autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e  del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune;

3) a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popolazione studentesca delle le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza (l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza);

4) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 e l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11); nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00);

5) le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5:00 alle 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi); dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico (resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati; dalle 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione nelle strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera); resta  sempre consentita la ristorazione con  consegna, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

6) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti;

7) a partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

8) tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo di regolamentazione per i cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 13) e il protocollo di regolamentazione per il settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14);

9) è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati (art. 90, D.L. 34/2020 – Rilancio);

10) agli spostamenti da e per l’estero si applicano le misure di cui agli artt. 6 (Stati e territori Elenco E) – Allegato 20), 7 (Stati e territori Elenchi B), C), D), ed E) – Allegato 20), 8 (Stati e territori Elenchi D) ed E) – Allegato 20);

11) le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di Centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.