Emergenza Coronavirus, il nuovo Decreto in sintesi

05.03.2020

È stato pubblicato nella tarda serata di ieri (4 marzo 2020) il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a disciplinare in modo unitario ed uniforme il quadro degli interventi e delle misure attuative in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19″ nonché ad individuare ulteriori misure di prevenzione.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, sull’intero territorio nazionale e a far data da oggi:

  1. a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale.b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi  quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  2. c) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, pubblico o privato; resta consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (LOMBARDIA: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; VENETO: Vo’), lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la  presenza di pubblico (in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano); sono ammessi lo sport di base e le attività motorie in genere all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  3. d) fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa);
  4. e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado.

Fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche  esigenze
degli studenti con disabilità.

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

La modalità di lavoro agile di lavoro agile (artt. da 18 a 23 della legge 81/2017) può essere applicata, per 6 mesi a partire dal 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’INAIL).

Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

– è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono comunque esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1; le medesime informazioni sono altresì diffuse anche presso gli esercizi commerciali;

– nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

– le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

– chiunque, a partire dal 14° antecedente la data del 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

– in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

MISURE DA APPLICARE IN CASO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE

1) mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione a rischio;
2) divieto di contatti sociali;
3) divieto di spostamenti e viaggi;
4) obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

MISURE IGIENICO SANITARIE (Allegato 1)


– lavarsi spesso le mani.

– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– evitare abbracci e strette di mano;
– mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

– starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

– evitare l’uso  promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

– non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

LA RACCOLTA DEGLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19, IVI INCLUSE LE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE, E’ CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12