Inl, pubblicato il documento di programmazione e vigilanza 2021

12.04.2021
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il Documento INL  Programmazione vigilanza 2021 che assume particolare rilievo anche per l’accompagnamento alla legalità nell’attuale fase di ripresa economica del sistema produttivo del Paese.
In particolare, il Documento prevede che la vigilanza sarà prioritariamente:
– orientata al contrasto di illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico;
– indirizzata alla tutela del maggior numero possibile di lavoratori, anche ai fini della corretta imputazione e qualificazione dei rapporti di lavoro;
– rivolta ai macrofenomeni e ai settori merceologici individuati nel documento di programmazione.
In ragione delle diffuse esigenze di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro, dall’evoluzione delle dinamiche di mercato e dalle innovazioni tecnologiche, nonché dalle adottate misure di prevenzione del contagio, l’Istituto punta ulteriormente a valorizzare gli strumenti della diffida accertativa, delle conciliazioni monocratiche preventive e della disposizione immediatamente esecutiva (così come ampliata dall’art. 12-bis del D.L. 76/2020).
I settori e i fenomeni particolarmente attenzionati saranno:
l’EDILIZIA (con intensificazione dell’attività ispettiva in ragione delle recenti misure di incentivazione fiscale per interventi di recupero edilizio – noti come “bonus ristrutturazioni”);
il LAVORO SOMMERSO e il CAPORALATO, le ESTERNALIZZAZIONI e le INTERPOSIZIONI ossia i fenomeni elusivi della normativa in materia di codatorialità e distacco che si manifesta in molti settori merceologici, attraverso l’utilizzo improprio degli strumenti della somministrazione, degli appalti e dei distacchi, dei contratti di rete e delle assunzioni congiunte (l’azione ispettiva sarà mirata al contrasto dei fenomeni di “dumping sociale e contrattuale” e si concretizzerà in verifiche sulla genuinità delle fattispecie di decentramento produttivo, attraverso un’approfondita analisi dei fenomeni che caratterizzano le esternalizzazioni, tra i quali le filiere di appalti e subappalti di opere e di servizi, la somministrazione di lavoro, la cooperazione spuria, i contratti di rete e i distacchi; il personale ispettivo avrà cura di valorizzare gli aspetti connessi alla responsabilità solidale dei committenti e i c.d. “reati presupposto” in linea con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001);
AGRICOLTURA;
LOGISTICA, TRASPORTI e GRANDE DISTRIBUZIONE;
SERVIZI ALLE IMPRESE;
GIG ECONOMY;
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE;
ATTIVITA’ RISERVATA DI INTERMEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO;
LAVORO FITTIZIO (in particolare quello domestico e agricolo);
MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI SOSTEGNO AL REDDITO previste dalla legislazione d’urgenza e gestite dall’INPS (il personale ispettivo procederà pertanto ai controlli in merito a eventuali comportamenti elusivi o fraudolenti in materia).
In relazione ai profili strettamente:
a) previdenziali, rivestiranno carattere di priorità di intervento negli ambiti manifatturiero, della logistica, del delivery e delle cooperative di produzione e lavoro;
b) assicurativi, gli accertamenti saranno rivolti nei confronti delle aziende che svolgono un’attività non coerente con quella denunciata all’INAIL (i settori di prioritario intervento saranno quelli della logistica e trasporti, della grande distribuzione, delle pulizie e sanificazione).
Particolare attenzione sarà infine dedicata al tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e, nello specifico, all’attuazione e all’osservanza dei c.d. “protocolli di sicurezza anti-contagio”.
A tale proposito è il caso di far presente che il 6 aprile u.s. sono stati adottati:
– il nuovo Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro che aggiornai Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020 e la cui mancata attuazione determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
– il nuovo Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 che consente ai datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, di manifestare la disponibilità ad attuare “piani aziendali” per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta, nel rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Quest’ultimo Protocollo contempla diverse modalità attuative alternative tra loro:
1) presentazione di piani aziendali di vaccinazione “diretta” all’Azienda Sanitaria di riferimento, avvalendosi del medico competente e con costi di realizzazione, gestione e somministrazione interamente a carico del datore di lavoro (la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è invece a carico del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competente);
2) attraverso il ricorso a strutture sanitarie private accreditate ma sempre con oneri a proprio carico (ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene parimenti assicurata dal Servizio Sanitario Regionale);
3) attraverso le strutture sanitarie dell’INAIL (con oneri a carico di quest’ultima) per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possono fare ricorso a strutture sanitarie private.

Documento-INL-_Programmazione-vigilanza-2021
Download