Lavoro in sicurezza, pubblicate le nuove misure urgenti

23.09.2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre u.s. il D.L. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che va ad integrare il contenuto del D.L. 52/2021 (“Riaperture”) già convertito in legge e, più in generale, la disciplina delle cosiddette “certificazioni verdi COVID-19” già dettata dal D.L. 105/2021 (recentemente convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2021) nonché dal D.L. 111/2021 (in fase di imminente conversione in legge).

Tra le principali previsioni del D.L. 127/2021 si evidenzia:

– Art. 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), per la parte relativa all’estensione dell’obbligo, valevole nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire – “su richiesta” – una delle certificazioni verdi COVID-19 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni. Per questi soggetti la verifica è affidata, oltre che ai datori di lavoro pubblici, “anche” ai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono in ogni caso effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 (mediante App VerificaC19). La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. L’accesso del personale, anche esterno, ai luoghi di lavoro pubblici in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

– Art. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) che fa obbligo – nel periodo dal 15 ottobre e al 31 dicembre 2021 – a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato di possedere ed esibire – “su richiesta” – una delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

La disposizione in commento si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Per questi ultimi la verifica è affidata “anche” ai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro privato sono altresì tenuti, entro il 15 ottobre: – a “definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; – a individuare, “con atto formale”, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono in ogni caso effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 (mediante App VerificaC19). I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021. Le disposizioni in commento non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. In caso di violazione dell’obbligo di verifica a carico dei datori di lavoro privati o di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, nonché in caso di accesso di personale non munito di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, si applica l’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. 19/2020. L’accesso di lavoratori, anche esterni, ai luoghi di lavoro privati in violazione degli obblighi a loro carico è comunque punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I “soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni” trasmettono [il decreto non specifica attraverso quali modalità] al Prefetto gli atti [il decreto non li individua] relativi alla violazione.

– Art. 5 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19) nella parte in cui:

– dispone la validità immediata della certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo l’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2;

– il rilascio della certificazione verde COVID-19, con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione, anche a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo.

Per quanto riguarda, invece, le modificazioni introdotte in sede di conversione al D.L. 105/2021 (“Green Pass”) segnaliamo quelle apportate:

– all’art. 3 (che aveva già integrato il D.L. 52/2021 con l’aggiunta dell’art. 9-bis), relativamente all’accesso con la certificazione verde COVID-19 – nelle “zone bianche” – ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso, con l’aggiunta – da un lato – dell’auspicata precisazione “ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiatie – dall’altro – delle “feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose”;

– sempre all’art. 3, con l’aggiunta della previsione “Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (…), per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”;

– all’art. 4, ove si modifica il comma 2 dell’art. 8-bis del D.L. 52/2021 nel seguente modo “Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto” e, contestualmente, si abroga il comma 2-bis che esentava i bambini di età inferiore a 6 anni dal possesso della certificazione verde per la partecipazione per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di 60 partecipanti;

– sempre all’art. 4, ove si modificano i commi 1, lett. a), e 2 dell’art. 9 del D.L. 52/2021, per aggiungere (ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVI-19), anche i test antigenici molecolari “su campione salivare” e, contestualmente, il comma 3 per estendere “a 12 mesi” (dai 9 inizialmente previsti) la validità della certificazione verde rilasciata sulla base del completamento del ciclo vaccinale.

– al nuovo art. 4-bis che integra l’art. 1-bis del D.L. 44/2021 per consentire alle “direzioni sanitarie” di garantire le visite con cadenza giornaliera e con possibilità di prestare assistenza quotidiana ai parenti muniti di certificazioni verdi degli ospiti non autosufficienti, presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie  assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali;

– al nuovo art. 6-bis che consente, fino al 31 dicembre 2022, l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero, in deroga alle norme sul riconoscimento secondo le procedure dettate dall’art. 13 del D.L. 18/2020.