Lavoro, pubblicato il Decreto legge n.52/2020 con le nuove misure urgenti

17.06.2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 16 giugno 2020 n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.

Con l’art. 1, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), si consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo fino a 14 settimane (usufruibile dal 23 febbraio al 31 agosto 2020) di poter usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

La disposizione tuttavia non estende la durata massima dei trattamenti e, pertanto, “resta ferma la durata massima di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente” ai sia ai sensi dell’art. 1 in commento sia ai sensi degli articoli da 19 a 22 del D.L. Cura Italia.

In proposito si evidenzia che il D.L. Cura Italia, convertito in legge, già riconosce – in via generale – la possibilità di usufruire di “ulteriori 4 settimane” per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 e, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

In relazione alle 4 settimane usufruibili ai sensi dell’art. 1 in commento, le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, detto termine è spostato al 30° giorno successivo al 17 giugno 2020 se tale ultima data è posteriore alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

La presentazione della domanda corretta è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dal 17 giugno 2020.

Con l’art. 2 si proroga dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020 il termine ultimo di presentazione delle domande per l’accesso al Reddito di Emergenza (art. 82 D.L. Rilancio).

Con l’art. 3 si proroga dal 15 luglio 2020 al 15 agosto 2020 il termine ultimo di presentazione delle domande di emersione di rapporto di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo (commi 1 e 2, art. 103, D.L. Rilancio).