I commi da 594 a 601 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) hanno definito, il profilo dell’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO e del PEDAGOGISTA.
Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.
Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.
La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
I commi da 594 a 691 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018:
– confermano la figura dell’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO di cui al DM 520/1998 (l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà) ed alla Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che, all’art. 5, coma 5, ha ricompreso nell’area delle “professioni sociosanitarie” i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;
– identificano, al contempo, le figure dell’educatore socio pedagogico e del pedagogista le quali operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.
Le nuove figure dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista sono definite professioni non organizzate in ordini e collegi, diversamente dall’educatore professionale ex DM 520/1998 che, a seguito dell’approvazione della Legge 3/2018 come indicato all’art 4 e 5 comma 5, si inserisce in due aree : quella “riabilitativa” e quella “socio-sanitaria”.
Tali disposizioni non riguardano, invece, l’EDUCATORE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, il cui profilo è stato “delineato” dagli artt. 4 e 14, comma 3 del Dlgs 65/2017 sul sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni.
Art. 4 Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni
Art. 14 – Norme transitorie e finali
NB: Il corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui al comma 595 dell’art. 1 della Legge 205/2017 NON RIGUARDA gli educatori dei servizi all’infanzia e NON HA valore per accedere ai servizi per la prima infanzia.
Gli educatori che lavorano nei servizi all’infanzia POSSONO comunque conseguire la qualifica con i 60 CFU che però avrà validità soltanto al di fuori dei servizi infanzia.
Per quanto riguarda il corso di specializzazione per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal sistema integrato di educazione e istruzione ai sensi del D.Lgs. 65/2017, ferma restando la validità dei titoli previsti dalle norme regionali purché conseguiti entro il 31 maggio 2017, al momento vi è grande incertezza, perché il Decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, lett. e)non risulta ancora emanato.
Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) con parere del 29.11.2017 (IN ALLEGATO) ha, peraltro, messo in evidenza come sia impossibile trovare, per l’anno scolastico 2019/2020, laureati che siano in regola con i requisiti. In considerazione del fatto che i primi corsi di studio che potranno adeguarsi a quanto stabilito dal citato D.lgs. 65/2017 saranno quelli attivati e/o modificati nell’anno accademico 2017/2018. Pertanto, il CUN ha segnalato la necessità di posticipare il termine di cui sopra all’anno scolastico 2020/2021, proponendo che:
– fino all’anno scolastico 2019/2020 incluso, sia titolo di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia il possesso di laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione, senza ulteriori specificazioni;
– dall’anno scolastico 2020/2021, sia titolo di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia il possesso di laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione con percorso formativo che soddisfi i seguenti criteri minimi:
– almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e M-PED/02;
– almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 (di cui almeno 1 di laboratorio) con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);
– almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 o M-PSI/04 o L-LIN/01 (di cui almeno 1 di laboratorio) con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);
– almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 o SPS/08 con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);
– almeno 5 CFU nei SSD MED/38, MED/39, MED/42 o M-PSI/05 con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);
– almeno 10 CFU di tirocinio/stage con la maggior parte delle ore svolte presso i servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 65/2017;
– prova finale possibilmente relativa a temi inerenti all’educazione delle bambine e dei bambini di 0-3 anni.