Legge di Bilancio 2018: Educatore Professionale, le novità

30.07.2018

I commi da 594 a 601 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) hanno definito, il profilo dell’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO e del PEDAGOGISTA.

  1. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

  1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.

La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

  1. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
  2. In via transitoria (2018-2020), acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalita’ stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  3. a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
  4. b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  5. c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
  6. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta’ superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
  7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2018), hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne’ per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
  8. L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
  9. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 594 a 691 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018:

– confermano la figura dell’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO di cui al DM 520/1998 (l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà) ed alla Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che, all’art. 5, coma 5, ha ricompreso nell’area delle “professioni sociosanitarie” i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;

– identificano, al contempo, le figure dell’educatore socio pedagogico e del pedagogista le quali operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Le nuove figure dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista sono definite professioni non organizzate in ordini e collegi, diversamente dall’educatore professionale ex DM 520/1998 che, a seguito dell’approvazione della Legge 3/2018 come indicato all’art 4 e 5 comma 5, si inserisce in due aree : quella “riabilitativa” e quella “socio-sanitaria”.

Tali disposizioni non riguardano, invece, l’EDUCATORE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, il cui profilo è stato “delineato” dagli artt. 4 e 14, comma 3 del Dlgs 65/2017 sul sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni.

Art. 4 Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

  1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:
  2. e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

NB: Il corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui al comma 595 dell’art. 1 della Legge 205/2017 NON RIGUARDA gli educatori dei servizi all’infanzia e NON HA valore per accedere ai servizi per la prima infanzia.

Gli educatori che lavorano nei servizi all’infanzia POSSONO comunque conseguire la qualifica con i 60 CFU che però avrà validità soltanto al di fuori dei servizi infanzia.

Per quanto riguarda il corso di specializzazione per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal sistema integrato di educazione e istruzione ai sensi del D.Lgs. 65/2017, ferma restando la validità dei titoli previsti dalle norme regionali purché conseguiti entro il 31 maggio 2017, al momento vi è grande incertezza, perché il Decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, lett. e)non risulta ancora emanato.

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) con parere del 29.11.2017 (IN ALLEGATO) ha, peraltro, messo in evidenza come sia impossibile trovare, per l’anno scolastico 2019/2020, laureati che siano in regola con i requisiti. In considerazione del fatto che i primi corsi di studio che potranno adeguarsi a quanto stabilito dal citato D.lgs. 65/2017 saranno quelli attivati e/o modificati nell’anno accademico 2017/2018. Pertanto, il CUN ha segnalato la necessità di posticipare il termine di cui sopra all’anno scolastico 2020/2021, proponendo che:

– fino all’anno scolastico 2019/2020 incluso, sia titolo di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia il possesso di laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione, senza ulteriori specificazioni;

– dall’anno scolastico 2020/2021, sia titolo di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia il possesso di laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione con percorso formativo che soddisfi i seguenti criteri minimi:

– almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e M-PED/02;

– almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 (di cui almeno 1 di laboratorio) con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);

– almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 o M-PSI/04 o L-LIN/01 (di cui almeno 1 di laboratorio) con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);

– almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 o SPS/08 con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);

– almeno 5 CFU nei SSD MED/38, MED/39, MED/42 o M-PSI/05 con contenuti specifici sull’infanzia (0-3 anni);

– almeno 10 CFU di tirocinio/stage con la maggior parte delle ore svolte presso i servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 65/2017;

– prova finale possibilmente relativa a temi inerenti all’educazione delle bambine e dei bambini di 0-3 anni.