Milleproroghe 2022, la conversione in legge

11.03.2022

Il D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022) è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Tra le novità introdotte si segnalano:

– il nuovo art. 1-ter che estende le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 13-decies del D.L. 137/2020 (relative alla riammissione al beneficio della dilazione dei carichi contenuti nei piani per i quali – anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’art. 68 del D.L. 18/2020 – era intervenuta la decadenza, mediante presentazione della nuova richiesta rateazione entro il 31 dicembre 2021) anche alle richieste di rateazione relative ai medesimi carichi presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

– l’art. 3 che già aveva disposto la proroga – dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2022 – del termine relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 106, D.L. 18/2020) e che ora, con il nuovo comma 1-ter proroga la sterilizzazione (ex art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020) degli effetti delle perdite emerse nell’esercizio alla data del 31 dicembre 2021 (la disposizione interessa anche le società cooperative, rispetto alle quali la causa di scioglimento di cui all’art. 2545-duodecies c.c. per perdita del capitale non opera fino alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo a quello del 31.12.2021 ovvero fino al 31.12.2026; anche queste perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio; la sterilizzazione, infine, non opera in via automatica, ma deve essere approvata dall’assemblea dei soci che può decidere o meno di avvalersi di questa ulteriore opportunità);

– il nuovo comma 4-bis, sempre dell’art. 3, che – relativamente all’importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le PMI – modifica il comma 55 dell’art. 1 della Legge 234/2021 e, di conseguenza, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022”, la garanzia del Fondo è concessa:

1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello;

2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;

– il nuovo comma 5-quinquiesdecies, che estende all’esercizio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 in materia di “differimento degli ammortamenti” delle immobilizzazioni materiali e immateriali (fino al 100%), anche per le imprese che hanno usufruito di questa possibilità nell’esercizio 2020;

– il nuovo comma 6-quater, che proroga, al 31 luglio 2022, i termini aventi scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali sui medesimi redditi, nonché per i versamenti relativa all’IVA che i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a  restrizioni  sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana sono tenuti a operare in qualità di sostituti d’imposta (i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022);

– il nuovo art. 3-quinquies, che dispone la proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020, fermo restando l’esonero dal pagamento dei canoni che rimane confermato solo fino al 31 marzo 2022;

– il nuovo art. 3-speties, che proroga al 1° gennaio 2023 il termine, valevole per l’anno 2022, per l’irrogazione della sanzione in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità di cui ai commi 125 e 125-bis dell’art. 1 della Legge 124/2017 (si ricorda in proposito che: le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni; che i soggetti tenuti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese che svolgono, in particolare, un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi e un’attività intermediaria nella circolazione dei beni sono tenuti a pubblicare nelle note integrative al bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni);

– il nuovo comma 3-ter, dell’art. 10 che proroga, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione di cui all’art. 103-bis, co. 1, del D.L. 18/2020 la quale, in deroga all’art. 328 del Codice della navigazione, consente al comandante della nave ovvero all’armatore o a un suo procuratore di stipulare tutti i contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, fermo restando l’obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dal regolamento per l’esecuzione del medesimo Codice;

– il nuovo comma 3-terdecies, sempre dell’art. 10, che sostituisce i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 1 del D.L. 121/2021, prevedendo l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del “Fondo Programma patenti giovani autisti e per l’autotrasporto”, finalizzato alla concessione – per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un “buono patente autotrasporto” pari all’80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della  patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci (i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio saranno stabiliti con successivo Decreto);

– il nuovo comma 1 dell’art. 11, che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2022 il termine di sospensione dell’efficacia delle norme relative agli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi (art. 219, co. 5, D.lgs. 152/2006), demandando al Ministro della Transizione Ecologica l’adozione – con decreto di natura non regolamentare – delle “linee guida tecniche per l’etichettatura” (conseguentemente, si ammette che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte);

– il nuovo comma 5-ter dell’art. 11, che fissa i nuovi termini per la revisione delle macchine agricole immatricolate: a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022; b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione;

– il nuovo art. 5-septies, che riconosce, anche per l’anno 2022, l’accesso agli incentivi (art. 1, co. 954, Legge 145/2018) per la produzione di energia elettrica – per “autoconsumo” aziendale – derivante da impianti alimentati a biogas di potenza fino a 300 Kw realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, e alimentati all’80% almeno da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto;

– il nuovo art. 12, comma 2-bis, che proroga in via eccezionale al 31 dicembre 2024, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale dei beni immobili appartenenti allo Stato (DPR 13 settembre 2005, n. 296), in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (la proroga non si applica nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l’assegnazione dei beni demaniali  e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti);

– il nuovo comma 2-quater, sempre dell’art. 12, che prolunga da 24 a 36 mesi la durata della validità dei voucher emessi relativamente ai titoli di viaggio, di soggiorno e ai pacchetti turistici nei casi di cui all’art. 88-bis del D.L. 18/2020;

– il nuovo art. 14, comma 2-bis, il quale chiarisce che il differimento (portato da 60 a 72 mesi dal successivo comma 4-ter) di tutti i termini relativi alla riduzione, fino alla loro abolizione, (ex art. 1, comma 810, Legge 145/2018) dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici si applica anche alle imprese editrici di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) del D.lgs. 70/2017 (ossia: cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro; enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti);

– il nuovo art. 18, che modifica le disposizioni della Legge 178/2020 (art. 1, commi 139 e 140) in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole; in particolare, sono tenute all’obbligo di registrazione le “aziende agricole, le cooperative i consorzi, le imprese commerciali le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali” se la quantità del singolo prodotto supera le 30 (prima 5) tonnellate annue (in particolare: si attenuano inoltre le conseguenze dell’inadempimento derivante dal mancato rispetto delle modalità tenuta telematica del c.d. “Registro dei cereali”, a decorrere dal 1° gennaio 2024; si rinvia fino al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione dei decreti ministeriali applicativi);

– il nuovo art. 20-bis, che proroga, dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa in caso di errata applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 24 del D.L. 34/2020 in relazione alla determinazione dei limiti delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”.