È stata pubblicata nella G.U. n. 51 del 1° marzo 2021 la Legge 21/2021 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020).
Nella scheda di sintesi si riportano le principali novità introdotte anche a seguito dell’iter di conversione del provvedimento.
Si rende noto inoltre che è stato altresì pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2021 il DPCM 2 marzo 2021 e relativi Allegati recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” valide per il periodo dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 (zone bianche) che si applica dal 3 marzo 2021.
Si evidenzia in particolare:
– che, ai sensi dell’art. 2, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
– che, ai sensi dell’art. 4, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive, industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo di cui all’Allegato 12 e, per i rispettivi ambiti di competenza, dei protocolli di cui agli Allegati 13 e 14;
– che alle nuove “zone bianche” si applicano le disposizioni dell’art. 7;
– che alle “zone gialle” si applicano le disposizioni degli artt. da 8 a 32;
– che alle “zone arancioni” si applicano le disposizioni degli artt. da 33 a 37;
– che alle “zone rosse” si applicano le disposizioni degli artt. da 38 a 48.
stata pubblicata nella G.U. n. 51 del 1° marzo 2021 la Legge 21/2021 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020).
Nella scheda di sintesi si riportano le principali novità introdotte anche a seguito dell’iter di conversione del provvedimento.
Si rende noto inoltre che è stato altresì pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2021 il DPCM 2 marzo 2021 e relativi Allegati recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” valide per il periodo dal 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 (zone bianche) che si applica dal 3 marzo 2021.
Si evidenzia in particolare:
– che, ai sensi dell’art. 2, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
– che, ai sensi dell’art. 4, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive, industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo di cui all’Allegato 12 e, per i rispettivi ambiti di competenza, dei protocolli di cui agli Allegati 13 e 14;
– che alle nuove “zone bianche” si applicano le disposizioni dell’art. 7;
– che alle “zone gialle” si applicano le disposizioni degli artt. da 8 a 32;
– che alle “zone arancioni” si applicano le disposizioni degli artt. da 33 a 37;
– che alle “zone rosse” si applicano le disposizioni degli artt. da 38 a 48.