Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese

24.04.2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto Interministeriale 16 marzo 2018 sulle “Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese”.

Il Decreto è stato pubblicato nella G.U. 21 aprile 2018, n. 93.

Le disposizioni recate dal Decreto acquisiscono efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Dalla medesima data cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

Ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Si applica, in via transitoria, l’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Il Decreto in linea generale prevede che gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono:In base all’art. 3, comma 2 del Decreto, comunque, le Cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs n. 112/2017, acquisiscono “di diritto” la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei dati tra l’Albo delle società cooperative di cui al Decreto 23 giugno 2004 del Ministro dello Sviluppo Economico ed il registro delle imprese.

1) depositare atto costitutivo, statuto e successive modifiche, prevedendo la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’art. 2397, 2° comma, c.c. e art. 2399 c.c..

Entro il 20 luglio 2018 le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, devono quindi modificare i propri statuti (qualora non conformi), con le modalità e le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarsi a quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017.

Con la Nota interpretativa 22 febbraio 2018, n. 2491, il Ministero del Lavoro NON ha ritenuto applicabili alle Cooperative sociali le disposizioni di cui all’art. 10 del D.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle Cooperative e ritenute prevalenti, rispetto alla disciplina generale dettata per le Imprese sociali, le norme dettate in materia dal codice civile agli artt. 2543 e 2477 c.c..

Con la richiamata Nota interpretativa 22 febbraio 2018, n. 2491 il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, fino all’emanazione delle linee guida ministeriali, l’adozione del bilancio sociale da parte delle Cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere “facoltativo”, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle Cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.

Restano comunque fermi – per tutte le Cooperative sociali – sia l’obbligo “a regime” di redazione, deposito e pubblicazione, anche sul proprio sito internet, del bilancio sociale sia, per implicito (a far data dal 1° gennaio 2019 e, quindi, con riferimento agli atti di competenza del 2018 – Cfr. Circolare interpretativa Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), anche gli ulteriori obblighi di cui:

A) all’art. 14 del D.lgs. 117/2017

– gli Enti del Terzo settore (tra cui vi rientrano le Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte;

– gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’art. 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

B) all’art. 1, commi 125 e 127 della Legge n. 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (in vigore dal 29/08/2017)

– le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con PP.AA. pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno (Cfr. Nota prot. n. 34/2540 del 23/02/2018 del Ministero del Lavoro), secondo cui gli importi sono quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà quindi essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019), nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente;

– le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (anno 2018) e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;

L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

2) depositare il bilancio di esercizio (redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili), il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017 (fino all’approvazione delle nuove linee guida, il bilancio sociale sarà redatto e depositato secondo le linee guida di cui al D.M. 24.01.2008) e ogni altro documento previsto dalla normativa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, a cura del notaio o degli amministratori, presso il registro delle imprese per via telematica o supporto informatico;

3) depositare, in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, anche i documenti indicati con il decreto del Ministro del Lavoro (di prossima emanazione) entro 30 giorni dalla delibera presso il registro imprese (nella delibera o nell’atto di cessione deve darsi atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 112/2017); fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.

Sono invece depositati a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori (per le Cooperative sociali rimane competente il Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini ispettivi di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 112/2017.