Organo di controllo interno e revisore nelle cooperative Spa e Srl

13.07.2023

Con nota del 5 luglio u.s., il Dirigente della V Divisione della “DG Coop” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è intervenuto definitivamente sul tema, prendendo atto del contributo scritto fornito nell’occasione anche dalla UE.COOP lo scorso 22 maggio.

In relazione a ciò si ricorda che:

– il comma 1 dell’art. 2543 c.c. stabilisce – per tutte le società cooperative – “La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”;

– l’art. 2477 c.c. (in tema di SRL) stabilisce che “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (Ula).

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

A questi propositi, dalla citata nota ministeriale è possibile ricavare i seguenti principi.

1) Se la cooperativa adotta le norme Spa, la “revisione legale dei conti” è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell’apposito registro o al collegio sindacale (che, in tal caso, dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro). Se la cooperativa Spa rientra invece nelle fattispecie art. 2477 c.c., oltre alla revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno.

2) Se la cooperativa adotta le norme Srl, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore. La nomina del collegio sindacale, in alternativa al Sindaco unico, sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.

3) Diversa è la peculiarità dei controlli attribuiti al Sindaco (monocratico o in forma collegiale) e quelli affidati al Revisore, riassumibili, in estrema sintesi, come segue:

  • il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta dell’apposito Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’art. 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’art. 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
  • il Revisore Legale (o la Società di Revisione), non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna – tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente – ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.

4) E’ del tutto evidente che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al Revisore (o Società di Revisione) non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’Organo di controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale).

5) Il legislatore, disponendo per le Srl in merito alla nomina del Sindaco ovvero del Revisore legale dei conti con l’art. 2477 c.c., ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore, ritenendo che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla Srl l’ottemperanza dell’obbligo in argomento.

In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, si fa rilevare infine che – a seguito delle proroghe disposte a livello statale – la nomina obbligatoria [nei casi previsti alla lettera c) del comma 2 dell’art. 2477 c.c.] dell’organo di controllo o del revisore, il termine del 16 dicembre 2019 è stato differito fino alla “data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”, tenuto conto dei dati relativi agli esercizi 2021 e 2022.