È stata pubblicata, nella G.U. n. 68 del 23 marzo u.s., la Legge annuale sulle piccole e medie imprese n. 34/2026. In merito, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:
L’ART. 1 (Agevolazioni fiscali per le reti di imprese) che riconosce, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un “contratto di rete” (art. 3, commi 4-ter e seguenti, D.L. 5/2009), il beneficio del regime di sospensione d’imposta con riferimento alla quota degli utili dell’esercizio, purché accantonati ad apposita riserva di cui viene data menzione in nota integrativa, e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Detta quota non concorrerà alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi:
– la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, ovvero
– non venga meno l’adesione al contratto di rete.
Il programma comune di rete, peraltro, dovrà essere preventivamente asseverato da organismi associativi muniti dei requisiti stabiliti con il Decreto di cui al comma 3, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo Decreto [da adottare entro 60 giorni dal 07/04/2026 anche al fine di stabilire i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione].
La vigilanza sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti legittimanti l’agevolazione è affidata all’Agenzia delle Entrate, la quale potrà revocare – se del caso – i benefici indebitamente fruiti.
L’importo non concorrente alla formazione del reddito d’impresa non potrà, in ogni caso, eccedere il limite di un milione di euro annui.
L’agevolazione in esame, inoltre, potrà essere fruita a condizione che la rete non acquisti soggettività giuridica e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
Per il periodo di imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata applicata senza considerare l’agevolazione predetta.
L’ART. 4 (Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema) che attribuisce veste normativa a nuovi soggetti giuridici, denominati “Centrali consortili”, aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (MPMI) “già riunite in consorzi di filiera”. Tali enti assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c., vigilate dal MiMIT.
La norma, prevede che tali entità siano “riconosciute con decreto del Ministro” (nel numero massimo di 5) e sottoposte alla vigilanza del MiMIT.
A questi fini si delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dal 07/04/2026, uno o più decreti legislativi per regolare il funzionamento e la vigilanza degli enti in commento nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al comma 3.
L’ART. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di consorzi) che modifica l’art. 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) al fine di estenderne le previsioni anche ai “consorzi stabili”
[costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di 3 consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa] oltre che ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane.
L’ART. 7 (Riordino della disciplina dei confidi) che delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dal 07/04/2026, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi di cui all’art. 13 del D.L. 269/2003, anche al fine di razionalizzare, riordinare esemplificare la disciplina vigente nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, fermo restando il rispetto della “connotazione mutualistica”.
L’ART. 8 (Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino) che apporta modifiche alla disciplina della Cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/1999, prevedendo:
– l’estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati;
– l’inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell’operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione;
– la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società veicolo d’appoggio.
L’ART. 9 (Esonero dall’assicurazione obbligatoria) che introduce due nuovi commi all’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) in materia di deroghe all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, ricomprendendo:
a) i veicoli rientranti nella tipologia dei carelli ovvero dei veicoli destinati alla movimentazione di cose, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria;
b) le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a patto che si utilizzino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, sempre che tali macchine siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
L’ART. 10 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole) che:
– alla lettera a) del comma 1, integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro [di cui all’art. 30, comma 5-bis, D.lgs. 81/2008 e al D.M. attuativo del 13 febbraio 2014], idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’impresa, demandando all’INAIL di elaborare “modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese”, con l’individuazione di precisi parametri per l’attuazione degli stessi a livello aziendale; supportare le imprese nell’adozione dei medesimi modelli sul piano gestionale e applicativo;
– alla lettera b) del comma 1, include i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro” tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì che “L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, consistente “nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale” inclusa “l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza” (gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato);
– al comma 3, consente la presentazione, direttamente all’INPS, dell’istanza di iscrizione – nonché delle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell’attività – da parte dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli, anziché attraverso la comunicazione unica al Registro delle imprese, secondo le modalità predisposte dall’INPS antro 60 giorni dal 07/04/2026.
L’ART. 11 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile) che:
– con riferimento all’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, prevede l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro (in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali) da parte del datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
– introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annuale, costituita dall’arresto da due a quattro mesi o da un’ammenda, posta con riferimento sia al datore di lavoro sia al dirigente (eventualmente delegato).
L’ART. 12 (Attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica) che inserisce anche le “piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto” tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica “triennale” ai fini di sicurezza.
L’ART. 13 (Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA) che definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la relativa qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi 3 anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering).
L’ART. 15 (Riforma dell’artigianato) che delega il Governo ad adottare, entro 9 mesi dal 07/04/2026, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla Legge 443/1985, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.
L’ART. 16 (Riferimento all’artigianato nella pubblicità) che introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all’artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane e che non producono o realizzano direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita (lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo), pena l’applicazione, da parte dell’autorità regionale competente, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1% del fatturato dell’impresa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione.
L’ART. 17 (Caratteristiche analitiche e requisiti della birra) che demanda ad un Decreto interministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento, con successiva abrogazione del D.P.R. n. 1498 del 1970.
Gli ARTT. da 18 a 22 (Lotta alle false recensioni) finalizzati a contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico-ricettivo e termale situate in Italia, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, stabilendo a questo scopo i requisiti di liceità delle recensioni e il diritto alla rimozione di quelle considerate illecite.
L’ART. 24 (Disciplina in materia di start-up e PMI innovative) che delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dal 07/04/2026, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.