Scuola, le nuove misure urgenti anti-covid

13.09.2021

È stato pubblicato nella G.U. n. 217 del 10 settembre 2021 il D.L. 122/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” in vigore dall’ 11 settembre u.s..

Con apposite modifiche al D.L. 52/2021 (“Riaperture”) e al D.L. 44/2021 si dettano, in particolare, nuove disposizioni relative:

1) all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo (art. 1, commi da 1 a 5) mediante estensione dell’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass” al personale dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micro-nidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare), dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con obbligo di verifica a carico dei dirigenti scolastici e dai responsabili;

[La disposizione non si applica: ai bambini, agli alunni e agli studenti; ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, con l’eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS); ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sopra indicate sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai dirigenti scolastici e dai responsabili, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.

La violazione delle disposizioni in commento è sanzionata ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. 19/2020].

2) all’estensione, nel periodo dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, dell’obbligo vaccinale a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 2).

[La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai responsabili delle strutture in questione e dai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni. L’adempimento dell’obbligo potrà essere verificato dai responsabili delle strutture e dai datori di lavoro acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità che saranno definite con apposito DPCM.

Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021, ad eccezione del comma 8 (adibizione a mansioni anche inferiori) e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

L’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie in violazione dell’obbligo vaccinale è sanzionata ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. 19/2020. La stessa sanzione si applica alle violazioni commesse dai responsabili delle strutture e dei datori di lavoro in ordine alla mancata assicurazione del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti che vi sono tenuti].