Covid, il Decreto legge con le nuove misure urgenti

27.07.2021

È stato pubblicato nella G.U. n. 175/2021 il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Di seguito i principali provvedimenti adottati.

L’ art. 1 dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale.

L’art. 3, integrando il D.L. 52/2021 con l’aggiunta dell’art. 9-bis, consente nelle “zone bianche” l’accesso ai seguenti servizi e attività ai soli possessori delle “certificazioni verdi” (che saranno rilasciate anche contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 con validità a partire dal 15° successivo alla somministrazione):

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso;

b) spettacoli, eventi e competizioni sportivi, all’aperto e al chiuso;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno delle strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali e parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco e casinò;

i) concorsi pubblici.

La disposizione si applica anche nelle zone “gialla, arancione e rossa”, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della Salute.

Si demanda a un DPCM l’individuazione delle specifiche tecniche per il trattamento in modalità digitale delle predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica ai titolari e ai gestori dei predetti servizi e attività. Nelle more, potranno essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

L’art. 5 – sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.L. 52/2021 – detta nuove disposizioni per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto in zona “bianca” e “gialla”, riconfermando la sospensione le attività delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali assimilati; mediante una integrazione al comma 1 dell’art. 13, prevede inoltre l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni dopo due violazioni commesse in giornate diverse relativamente al mancato rispetto delle disposizioni in materia di controllo delle “certificazioni verdi” richieste per l’accesso ai servizi e alle attività di cui al precedente art. 3.

L’art. 5 prevede la definizione di un Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario all’emergenza, le farmacie e le strutture sanitarie per assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test “antigenici rapidi” a prezzi contenuti (a tale proposito si autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021).

L’art. 6 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell’Allegato A. Tra queste:

– l’art. 73 del D.L. 18/2021 (Cura Italia) che riconosce, al comma 4, anche alle società cooperative e ai consorzi la possibilità di riunire i propri organi collegiali in videoconferenza (ancorché non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento delle sedute), nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto;

– il comma 7 dell’art. 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) relativamente allo svolgimento delle Assemblee societarie;

– i commi 1 e 3 dell’art. 4 del D.L. 34/2020 (Rilancio) relativamente alla possibilità per le Regioni e le Province autonome di riconoscere, alle strutture pubbliche e private accreditate inserite nei piani di Potenziamento delle reti di assistenza territoriale adottati in attuazione dell’arti. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 18/2020, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 (posti letto isolati in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive) e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.

L’art. 9 – modificando il comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) – proroga fino al 31 ottobre 2021 la disposizione che prevede, di norma, lo svolgimento della prestazione in modalità agile da parte dei lavoratori “fragili” (in possesso di un’attestazione relativa alla condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso  del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità), anche attraverso l’adibizione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 L’art. 11 destina, “in via prioritaria”, la somma di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 73/2021 (Sostegni Bis) alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020.​