Covid, pubblicato il Dl 172/2021

30.11.2021

È stato pubblicato nella GU n. 282 del 26 novembre u.s., il D.L. 172/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

– ART. 1 (Obblighi vaccinali) che introduce l’art. 3-ter e sostituisce l’art. 4 del D.L. 44/2021 per:

  • inserire, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di “richiamo” ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 in aggiunta al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per ricomprendere, di conseguenza, la somministrazione della dose di “richiamo” anche per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario per i quali la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, salvi i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita.

​- ART. 2 (Estensione dell’obbligo vaccinale) che introduce l’art. 4-ter nel D.L. 44/2021 per:

  • estendere – a far data dal 15 dicembre 2021 – l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la somministrazione della dose di “richiamo”, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, anche alle seguenti categorie:

    – personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di IFTS;

  – personale che svolge “a qualsiasi titolo” la propria attività lavorativa nelle strutture di sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter, D.lgs. 502/1992, n. 502), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni (ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture è demandato il compito di assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale).

– ART. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19) che modifica l’art. 9 del D.L. 52/2021 per:

  • ricomprendere, ai fini del rilascio delle certificazioni verdi, anche la somministrazione della dose di “richiamo”;
  • per portare la durata della certificazione verde rilasciata al completamento del ciclo vaccinale “primario” da 12 a 9 mesi e per estendere di altri 9 mesi la validità della certificazione verde “in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario”.

– ART. 4 (Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19) che modifica ulteriormente in D.L. 52/1992 e, in particolare, per estendere l’obbligo vaccinale l’accesso ad ulteriori settori di attività e servizi (alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale);

– ART 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione) che modifica l’art. 9-bis del D.L. 52/2021 per:

  • introdurre, a decorrere dal 6 dicembre 2021, il c.d. “Green Pass rafforzato” che sarà richiesto per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla (anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022) negli ambiti dello spettacolo, degli eventi sportivi, della ristorazione al chiuso (con l’eccezione dei servizi svolti all’interno di alberghi e strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati nonché delle mense e del catering continuativo su base contrattuale), delle feste e delle discoteche, delle cerimonie pubbliche (in caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato).

Le nuove misure si accompagnano a quelle già adottate o da adottare in via amministrativa relativamente alla terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, alla terza dose per gli under 40 e alle campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.