Dl 1/2022, le misure in sintesi

10.01.2022

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio u.s., il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Di seguito i principali provvedimenti adottati.​

OBBLIGO DEL VACCINO PER GLI OVER 50

L’obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’UE residenti in Italia nonché ai cittadini stranieri iscritti o non iscritti al SSN, a decorre dal 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento dell’obbligo vaccinale fino alla prima data utile.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione pecuniaria di 100 euro:

a) ai soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) ai soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;

c) ai soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L’irrogazione della sanzione pecuniaria è irrogata per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni la quale comunicherà ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indicherà ai destinatari il “termine perentorio” di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l’ASL non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, provvede mediante la notifica di un “avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”.

SUPER GREEN PASS AL LAVORO

A partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 i lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti il vaccino o la guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo gli ordinamenti di settore. Tutte le imprese, a prescindere dal numero dei dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022. I soggetti esentati dall’obbligo vaccinale potranno essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

GREEN PASS “BASE”

Necessario per l’accesso:

a) ai servizi alla persona;

b) alle attività commerciali, alle banche, agli uffici postali e pubblici (fatti salvi quelli individuati con successivo DPCM);

c) ai colloqui visivi con i detenuti e gli internati

Dal 20 gennaio 2022 nei casi di cui alle lettere a) e c).

Dal 1° febbraio 2022 nei casi di cui alla lettera b), salvo altra data prevista dal DPCM necessario ad individuare i servizi esenti.

SCUOLA

Nella scuola dell’infanzia già in presenza di 1 solo caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, è prevista la sospensione delle attività per 10 giorni.

Alle scuole elementari, con 1 solo contagio nella classe, si applica la sorveglianza con test antigenico o molecolare di verifica da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni, ma con 2 o più positivi è prevista la DAD per la durata di 10 giorni.

Alle scuole superiori e alle medie e nel sistema di istruzione e formazione professionale, se c’è 1 solo caso di positività nella stessa classe è prevista la c.d. “autosorveglianza” e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con 2 casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 10 giorni per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con 3 casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e didattici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SMART WORKING

Nessuna nuova norma, ma i ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro, hanno firmato una Circolare per “sensibilizzare” le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a “usare pienamente gli strumenti di flessibilità” che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. Per quanto riguarda il privato viene specificato che “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali“.