Dl 221/2021, la scheda di sintesi

27.12.2021

È stato pubblicato nella GU n. 305 del 24 dicembre 2021 il Decreto Legge n. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

L’art. 1 dispone la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con conseguente estensione dell’efficacia delle previsioni emergenziali contenute nei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020.

L’art. 3 riduce, a decorrere dal 1° febbraio 2022, da 9 a 6 mesi la validità delle certificazioni verdi rilasciate al completamento del ciclo vaccinale (primario e relativa dose di richiamo) e a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, a decorrere dalla relativa guarigione.

L’art. 4 dispone:

– l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi affollati anche all’aperto e in “zona bianca”, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022;

– l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, con conseguente divieto, nei suddetti luoghi diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di consumare cibi e bevande al chiuso;

– l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 anche per l’accesso e l’utilizzo degli aerei, delle navi e dei traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, dei treni (interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), degli autobus (sia per trasporti effettuati in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti sia per noleggio con conducente), delle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni  alla vendita dei titoli di viaggio, dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, dal 25 dicembre al 31 marzo 2022.

L’art. 5 consente dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, “esclusivamente” ai possessori del c.d. “green pass rafforzato” nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

L’art. 6 vieta dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 le feste, “comunque denominate”, gli eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto (nel medesimo periodo “sono sospese” le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

L’art. 7 consente dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, “esclusivamente” ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della “dose di richiamo” successivo al ciclo vaccinale primario oppure ai soggetti in possesso di una certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico o molecolare eseguito nelle 48 precedenti l’accesso.

L’art. 8 consente dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, alle piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità), ai centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), ai parchi tematici e di divertimento, ai centri culturali, centri sociali e ricreativi (limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione), alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, “esclusivamente” ai possessori del c.d. “green pass rafforzato” nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

L’art. 11 prevede l’esecuzione di test antigenici o molecolari “a campione” – presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri – per i viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale (in caso di esito positivo al viaggiatore si applicherà “con oneri a proprio carico” la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni, ove necessario presso i “Covid Hotel”).

L’art. 16 dispone la proroga fino al 31 marzo 2022 dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A”, tra queste:

“semplificazioni in materia di organi collegiali” (art. 73, D.L. 18/2020);

“sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio” (art. 83, D.L. 34/2020);

“lavoro agile” (art. 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020);

“Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie” (art. 1, commi 2 e 4, D.L. 111/2021).

L’art. 17 dispone la proroga fino al 28 febbraio 2022 delle disposizioni relative alle “prestazioni lavorative dei soggetti fragili” (art. 26, co. 2-bis, D.L. 18/2020) e, fino al 31 marzo 2022, delle disposizioni relative ai “congedi parentali” (art. 9, D.L. 146/2021).

L’art. 18 proroga fino al 31 marzo 2022 l’applicazione delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti successive al 2 marzo 2021.