Dpcm 13 ottobre 2020, le nuove misure

14.10.2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre u.s. il DPCM 13 ottobre 2020 che sostituisce il DPCM 7 agosto 2020 prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 e dal D.L. 125/2020.

In particolare, segnaliamo che a partire dal 14 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020:

– si fa obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, salvo i casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, dell’attività sportiva, dei soggetti di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina nonché di coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità;

– si fa obbligo ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il medico curante;

– si consente l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport e fatti comunque salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome;

– si consentono gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinematografi e in altri spazi (con massimo 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni singolo spazio) solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per il personale sia per gli spettatori non abitualmente conviventi;

– si conferma la sospensione delle attività delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali similari, all’aperto o al chiuso;

– si consentono le cerimonie civili o religiose con la partecipazione di 30 persone al massimo e nel rispetto dei Protocolli e delle Linee guida vigenti con la raccomandazione di evitare feste nelle abitazioni private nonché di ricevere più di 6 persone non conviventi;

– si consentono le manifestazioni fieristiche e i congressi secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi di svolgimento e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

– si consente l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire ai visitatori il rispetto della distanza tra loro di almeno 1 metro;

– si sospendono i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio (DM 10 settembre 2010, n. 249) da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

– si consente lo svolgimento delle attività dei centri benessere, dei centri termali, dei centri culturali e sociali a condizione che le Regioni e le Province autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino Protocolli e Linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

– si fa divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

– si limita ai soli casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, l’accesso dei parenti e dei visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, Hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non;

– si consente lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, l’ingresso dilazionato dei clienti e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto;

– sono consentite le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo (resta consentita la consegna a domicilio o l’asporto ma con divieto di consumo sul posto o “nelle adiacenze” dopo le ore 21:00) e sempre che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i Protocolli o le Linee guida applicabili anche per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

– si consentono le attività inerenti i servizi alla persona a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, fermo restando lo svolgimento delle attività di: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie e tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse;

– si conferma lo svolgimento dei servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

– si raccomanda alle attività professionali: l’utilizzo del lavoro agile o, in mancanza, l’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti o agli altri istituti della contrattazione collettiva; l’adozione di protocolli anti-contagio e l’adozione di strumenti di protezione individuale; le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

– si conferma l’esercizio delle attività ricettive purché sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di 1 metro negli spazi comuni, nel rispetto dei Protocolli e delle Linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Con gli artt. 4, 5 e 6 si dettano limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e si prevedono i relativi obblighi, tenuto conto dei Paesi di provenienza;

Con l’art. 10 si prevede

– che le attività sociali e socio-sanitarie autorizzate o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semi-residenziali per persone con disabilità, nonché le attività a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengano svolte secondo “piani territoriali adottati dalle Regioni”, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;

– che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possano ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza.

Tra i documenti allegati si segnalano:

  1. 8 – Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti;
  2. 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020;
  3. 11 – Misure per gli esercizi commerciali;
  4. 12, 13, 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica;
  5. 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (e relativo Allegato Tecnico);
  6. 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
  7. 19 – Misure igienico-sanitarie;
  8. 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.