Dpcm 3 novembre 2020, le nuove misure

05.11.2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275/2020, il DPCM 3 novembre 2020  recante le nuove «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» valide dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

Si evidenzia che in aggiunta a quanto già previsto dal precedente DPCM 24 ottobre 2020, sull’intero territorio nazionale (art. 1):

– dalle 22:00 alla 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati (lavoro, necessità, salute); per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

– si sospendono i convegni, i congressi e gli altri eventi, nonché le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– si richiede alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di svolgere il 100% delle attività in modalità a distanza, ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

– si conferma lo svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia (con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili);

– si consente lo svolgimento dei corsi di formazione solo con modalità a distanza;

– si dispone la chiusura, nei festivi e prefestivi, degli esercizi presenti nei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

– sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (ivi inclusi bar, pub, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05:00 alle ore 18:00 (dopo le 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico); il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi; resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati; resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione d’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

– si consente un coefficiente di riempimento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale non superiore al 50%.

Sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (art. 2, scenario di tipo 3 o c.d. “zone arancioni”) da individuarsi con Ordinanza del Ministro della salute di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. di tali Ordinanze, in via generale e salvo misure più rigorose, sarà:

– vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (resterebbe comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza);

– vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;

– sospesa ogni attività dei servizi di ristorazione (ivi inclusi bar, pub, gelaterie, pasticcerie), con l’eccezione della consegna a domicilio nonché, fino alle 22:00, dell’asporto e con l’esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (art. 3, scenario di tipo 4 o c.d. “zone rosse”) da individuarsi con Ordinanza del Ministro della salute di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. di tali Ordinanze, in via generale e salvo misure più rigorose, sarà in aggiunta:

– vietato ogni spostamento anche all’interno salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (resterebbe comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza);

– sospesa l’attività commerciale al dettaglio, fatta eccezione per quella di vendita di generi alimentari e di prima necessità (Allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita (ivi inclusi i centri commerciali) sia nei mercati (con eccezione delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie);

– sospesa ogni attività, evento o competizione nei centri sportivi anche all’aperto;

– sospesa l’attività scolastica e didattica in presenza a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

– sospesa l’attività formativa e curriculare in presenza delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

– sospesa l’attività inerente i servizi alla persona, diversa da quella  delle Lavanderie, Tintorie, Pompe funebri, Barbieri e Parrucchieri (Allegato 24).


Per la prima fase di applicazione delle nuove misure
 (15 giorni decorrenti dal 6 novembre 2020) il Ministro della Salute, con l’Ordinanza del 4 novembre 2020, ha disposto l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 alle regioni PUGLIA e SICILIA e le misure di cui all’art. 3 alle regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D’AOSTA.

Tra gli altri Allegati al DPCM si segnalano:

– n. 8 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e  gioco per bambini e adolescenti)

– n. 9 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative);

– n. 10 (Criteri per Protocolli di settore);

– n. 11 (Misure per gli esercizi commercial);

– n. 12 (Protocollo  condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);

– n. 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri);

– n. 14 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della  diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica).

– n. 16 (Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato).

– n. 21 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia).