Caporalato, è in vigore la nuova legge

14.11.2016

In data 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 3.11.2016.

Anche la nostra Associazione ha partecipato al ciclo di audizioni presso la Camera dei Deputati che ha visto unite le Commissioni II e XI per trattare un tema di rilevante attualità ed importanza per le nostre Cooperative associate.

In quella sede UE.COOP ha confermato l’impegno a contrastare il fenomeno del “caporalato”, e dello sfruttamento della manodopera in generale – diffuso non solo nelle campagne del nostro Paese ma anche nei servizi della logistica e del facchinaggio – sia tramite lo strumento della revisione, sia con il rapporto diretto e costante con ogni associata, favorendone l’informazione e la formazione e sollecitando e stimolando una ferma e decisa “reazione” contro qualsivoglia atto di sfruttamento dei soci e dei lavoratori, soprattutto se perpetrato approfittando del loro stato di bisogno.

In tal senso, siamo di seguito ad evidenziare i principali aspetti della legge, rimandando ogni ulteriore approfondimento alle successive fasi di applicazione della stessa.

L’Art. 1 sostituisce l’art. 603-bis del codice penale, rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

La nuova formulazione prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chiunque:

-recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

– utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

In caso di violenza o minaccia, è prevista la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai sensi della norma costituiscono “indici di sfruttamento”:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L’Art. 2, introduce gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale, prevedendo:

  • una circostanza attuante nei confronti di chi – nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza – si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
  • la confisca obbligatoria, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall’articolo 603-bis cp, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove questa non sia possibile è prevista la confisca di beni di cui il reo risulti avere la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

L’Art. 3 prevede che, nei procedimenti per i reati previsti dall’articolo 603-bis cp, il giudice può disporre, in luogo del sequestro previsto dall’art. 321 cpc, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, con la nomina di uno o più amministratori per affiancare l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizzare lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa.

L’Art. 4, modifica il comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, estendendo l’arresto in flagranza anche ai delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale.

L’Art. 8 modifica l’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di “Rete del lavoro agricolo di qualità” istituita presso l’INPS, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione.

L’Art. 9, invece, detta disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, prevedendo, entro 60 giorni, l’adozione di un apposito piano di interventi concernente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

L’Art. 10, infine, detta disposizioni in tema di riallineamento retributivo nel settore agricolo di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, prevedendo la possibilità, per gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo, di demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, purché questi siano sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale.