Fase 2, il Dl 16 maggio 2020 n.33 in breve

17.05.2020

In attesa del Decreto “Rilancio”, ecco il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (scaricalo qui)  appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Di seguito una sintesi riferita delle nuove disposizioni del Decreto, predisposta come sempre dai nostri esperti.

Art. 1

Cessano di avere effetto, dal 18 maggio 2020, tutte le misure limitative della circolazione all’interno delle regioni (tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica).

Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (in tali casi bisognerà utilizzare l’Autocertificazione); resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con DPCM o, in caso di estrema necessità e urgenza, con provvedimento del Ministro della Salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti eventualmente indicati con DPCM o, in caso di estrema necessità e urgenza, con provvedimento del Ministro della Salute.

E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con DPCM.

Le riunioni possono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

I sindaci potranno disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico all’interno delle quali non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività di formazione superiore, universitaria, di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di formazione professionale, dei master, dei corsi per le professioni sanitarie, delle università per anziani, e delle attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati, potranno essere svolte secondo modalità definite con DPCM.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 2

Fermo restando che l’inosservanza dei provvedimenti adottati dall’Autorità per ragione di sicurezza pubblica è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.; salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello punto dall’art. 650 citato, le violazioni delle disposizioni del D.L. 33/2020 o dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) o più grave reato, la violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena risultate positive al COVID-19 è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 (ex art. 260, R.D. 1265/1934).