Latte e derivati, firmato il decreto su origine obbligatoria in etichetta

24.01.2017

Con il decreto 9 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017) recante “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzabili sono le seguenti:

  1. “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
  2. “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

  • latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
  • latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.In caso di violazione degli obblighi di cui al decreto si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
  • Le indicazioni sull’origine devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafi che o da altri elementi suscettibili di interferire.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e destinati al consumo umano.

A tal proposito si rileva che, con la sentenza n. 31035 del 9.6.2016, depositata il 20.7.2016, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato previsto dall’art. 5, lett. b), della Legge 30.04.1962, n. 283, l’impiego, nella preparazione di alimenti, di materia prima di provenienza “non tracciabile”. Risulta così confermata la pronuncia del Tribunale dei Riesame di Palermo secondo cui è “pericoloso” (potenzialmente foriero di rischi per la salute) il latte non tracciato.

La mancanza di tracciabilità è considerata quindi fonte di pericolo presunto, con anticipazione della soglia di punibilità, ed equiparazione ad alimento “in cattivo stato di conservazione”.

Le disposizioni del decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

Restano esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.