Lavoro: gli incentivi per l’assunzione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza

10.09.2019

La Circolare INPS n. 104/2019 descrive le modalità per usufruire degli incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Ne evidenziamo i punti salienti.

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e le associazioni culturali, politiche o sindacali, di volontariato e gli studi professionali. Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.
L’incentivo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di Cittadinanza presso l’Anpal.

L’agevolazione può essere riconosciuta solo per i rapporti di lavoro che abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle comunicate, avuto riguardo alla qualifica contrattuale del lavoratore e alla relativa sede di lavoro. È onere del datore di lavoro – contestualmente all’assunzione del beneficiario di Reddito di Cittadinanza – stipulare, presso il Centro per l’impiego (ove necessario) un patto di formazione con il quale garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Qualora l’assunzione del beneficiario del Reddito di Cittadinanza riguardi un’attività lavorativa coerente con un percorso formativo seguito nell’ambito di un Patto di formazione stipulato da un Ente di formazione accreditato presso un Centro per l’impiego o presso un’Agenzia per il lavoro, il predetto incentivo è fruito dal datore di lavoro nella misura del 50%, con un tetto mensile di 390 euro.

La fruizione dell’incentivo è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai Regolamenti (Ue) sugli aiuti di stato secondo il regime “de minimis” (200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari per la generalità delle imprese; 100mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari per il settore del trasporto su strada; 20mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli; 30mila nell’ambito del settore della pesca e dell’acquacoltura sempre nell’arco di tre esercizi finanziari).

Il diritto all’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato;
b) siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015;
c) il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali;
d) il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di Cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Reddito di Cittadinanza effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

La restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle predette sanzioni civili, non opera nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) – una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.