Milleproroghe 2023, la scheda di sintesi

06.03.2023

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (Milleproroghe 2023) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n.49 del 27.02.2023).

Si segnalano le seguenti disposizioni.

ART. 3

Dispone la proroga al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della dichiarazione sull’Imposta Municipale Unica (IMU) relativa all’anno di imposta 2021, che era stato già differito al 31 dicembre 2022 dall’art. 35 del D.L. 73/2022 (si tratta della stessa data da rispettare per l’inoltro della dichiarazione IMU relativa al 2022 e, perciò si parla di “doppia dichiarazione”); la proroga vale per gli Enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

Dispone altresì la proroga di ulteriori 6 mesi il termine per la dichiarazione TARI relativa all’anno 2021. La scadenza slitta quindi al 30 giugno 2023.

Dispone, con il comma 9, la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale dettate dall’art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020, consentendo quindi la sterilizzazione anche delle perdite 2022 e, conseguentemente, l’inoperatività della causa di scioglimento delle Cooperative di cui all’art. 2545-duodecies c.c. (perdita del capitale) fino alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo a quello del 31.12.2022 ovvero fino al 31.12.2027.

Dispone, con il nuovo comma 10-bis, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 l’estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.

Dispone, con i nuovi commi 10-octies e 10-novies, la proroga al 31 marzo 2023 del termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi e proroga, alla stessa data, il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

Dispone infine, con il nuovo comma 10-undeciese, la proroga al 31 luglio 2023 dell’applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte in relazione all’emergenza COVID-19 (art. 3, co. 1, alinea, D.L. 228/2021 e art. 106, co. 7, D.L. 18/2020) che prevedevano in particolare la convocazione dell’Assemblea ordinaria entro 180 dalla chiusura dell’esercizio ed un ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

ART. 3-BIS

Dispone la modifica della definizione agevolate della pretesa tributaria introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) con riferimento:

– alle controversie tributarie per le quali si chiarisce in particolare che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore;

– alla facoltà riconosciuta agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale,) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie;

– alla estensione del ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico dei carichi fino a 1000 euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) i quali:

a) se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico, sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;

b) possono aderire, in alternativa, all’integrale applicazione dell’annullamento automatico con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

ART. 5

Dispone, con il comma 8, la proroga all’anno scolastico 2023/2024 della possibilità – per le scuole di infanzia paritarie – di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo (D.lgs. 65/2017), a condizione che si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

ART. 6

Dispone, con il nuovo comma 5-bis, la proroga al 31 gennaio 2025 del termine disposto dalle norme transitorie (art. 34-ter, co. 2, D.L. 41/2021) ai fini del conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni di cui al D.M 10 gennaio 2022.

ART. 7

Dispone la novella della disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni (ove destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti e assoggettati solo alla SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/1990) per la realizzazione di spettacoli dal vivo (art. 38-bis, D.L. 76/2020):

a) si differisce il termine ultimo di applicazione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023;

b) si amplia la finestra oraria di svolgimento, che passa dalle ore 8:00-23:00 alle ore 8:00-1:00, entro cui si può beneficiare del regime semplificato;

c) estende l’ambito di applicazione di tale disciplina anche alle “proiezioni cinematografiche”.

ART. 9

Dispone, con il comma 2, la proroga anche per il 2023 della procedura semplificata (art. 44, co. 1, D.L. 73/2022), già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi).

Dispone – con i commi 4-ter e 5-ter – la proroga del termine al 30 giugno 2023 delle norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori (dipendenti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022; dipendenti che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore; dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio).

ART. 10

Dispone, con il comma 7, l’ulteriore proroga al 30 giugno 2023 delle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico (Decreto MIT n. 206 del 2016).

Dispone, con il comma 11-novies, la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi (art. 103-bis, co. 1, D.L. 18/2020).

Dispone, con il comma 11-duodecies, la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine in materia di applicazione dei prezziari ai contratti di lavoro pubblici (art. 26, co. 8, primo periodo, D.L. 50/2022).

ART. 10-TER

Prevede che titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili (lettera e.5), co. 1, art. 3, DPR 380/2001), possano mantenerli installati fino al 31 dicembre 2023, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

ART. 10-QUATER

Prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile. Dispone altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive (pendenza di contenziosi e difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara ex art. 3, co. 3, Legge 118/2022). Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.

ART. 11

Dispone, con il comma 8, la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del periodo durante il quale è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (la sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti).

ART. 12

Posticipa, con il comma 1-bis, dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati di cui all’allegato A e all’allegato B della Legge 232/2016) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dispone, con il comma 1-ter, la proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del regime del credito d’imposta (Legge 178/2020) a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (ricompresi nell’allegato A della Legge 232/2016), a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Prevede, con il comma 6-bis, che le disposizioni di cui al Decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 4, co. 1-bis del D.lgs. 122/2005 (così come modificato dagli artt. 385 e 386 del Codice dell’insolvenza), in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Dispone, con il comma 6-sexies, la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 3, Legge 118/2022).

ART. 12-BIS

Dispone la proroga dei termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini (si prevedono, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive e l’esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco).

ART. 15

Novella, con il comma 1, il comma 1-bis, dell’art. 4 della Legge 77/2011 (“Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”), prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la misura che estende ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Dispone, con il comma 1-ter, il differimento al 30 giugno 2023 del termine di validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’impiego, alla vendita e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (art. 9, D.lgs. 150/2012).

Dispone, con il comma 1-quinquies, il differimento dal 31 marzo al 30 giugno 2023 del termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a inviare all’AdE l’importo del credito maturato nel 2022.

Apporta, con il comma 1-sexies, alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte delle ASL delle tariffe di cui all’art. 13, comma 3, D.lgs. 32/2021. Le modifiche riguardano in particolare l’introduzione di un termine per l’adempimento dell’obbligo di trasmissione dell’autodichiarazione, valevole in sede di prima applicazione (fissato al 30 giugno 2023 dalla lettera a) e l’esonero da tale obbligo, per il primo anno di applicazione5, degli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate (lettera b).

[NB: per «produzione primaria» si intendono tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell’immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura. Per «operazioni associate alla produzione primaria» si intendono: il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; il trasporto di animali vivi; in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. E’ considerata “operazione associata alla produzione primaria” anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati (qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari). Si ricorda, infine, che gli operatori che effettuano “produzione primaria” e “operazioni associate” sono soggetti esclusivamente ad alcune tipologie tariffe, enumerate all’art. 1, comma 7 del D.lgs. 32/2021].

Dispone, con il comma 1-septies, l’estensione al triennio 2023-2025, della possibilità di incrementare del 20% della quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (art. 1, co. 509, Legge 160/2019).

Dispone, con il comma 3-bis, l’estensione da 45 a 60 giorni del termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell’attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità (D.lgs. 102/2004).

Dispone, con l’art. 3-ter che modifica alcuni articoli del DM 29.03.2022, la proroga al 1° gennaio 2025 dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo di istituzione del Registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (art. 1, commi 139-143, Legge 178/2020) conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il Registro è utilizzato in via sperimentale, senza applicazione delle sanzioni.

Dispone, con il comma 3-quater, la proroga fino al 31 dicembre 2023 della possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo (art. 78, co. 1-quater, D.L. 18/2020).

ART. 15-BIS

Estende al 2023:

– l’aliquota di accisa ridotta del 50% (in luogo della riduzione del 40%) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

– l’aliquota di accisa ridotta (del 30% o del 20%, secondo il volume della produzione) in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.

Ridetermina poi la misura generale dell’accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l’anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024.

Attribuisce – ai fini dell’applicazione delle riduzioni complessivamente disposte – ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, un rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023 da richiedersi, entro 90 giorni, con un’istanza di rimborso all’agenzia delle Entrate mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

ART. 16

Dispone il differimento, dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (D.lgs. 36/2021) e, di conseguenza, opera un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme.

Dispone, con il comma 4, la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia.

ART. 17

Dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle PP.AA. con le agenzie di stampa per l’acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1). Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5). Prevede, a questo riguardo, l’istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale e autorizza le PP.AA. ad acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

ART. 17-BIS

Dispone l’applicazione per il biennio 2023-2024 di contribuzione di alcune misure agevolative per imprese editrici di quotidiani e periodici. Si tratta:

– dell’applicazione di uno specifico criterio per l’accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali, al 15% per le testate) e di una specifica modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (ossia la possibilità di parificare il contributo a quello del 2019);

– della facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro 60 giorni dall’incasso del contributo pubblico.

ART. 22-BIS

Reca un ulteriore differimento – dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 – del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla Legge 124/2017 sulla concorrenza, per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di sovvenzioni pubbliche di cui ai commi 125 e 125-bis della medesima legge.

ART. 22-TER

Dispone la proroga, da 10 a 11 anni, del termine di cui all’art. 3, co. 2, della Legge 224/2012 relativo alle attività di autoriparazione (L’art. 3 aveva previsto che le imprese che alla data del 5 gennaio del 2023 fossero iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per 10 anni).

ART.22-QUATER

Riconosce anche per il 2023 la possibilità per i CCNL di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa (“Fondo nuove competenze”), con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.