Precursori esplosivi, il nuovo Regolamento europeo

14.01.2021

Pubblichiamo il Regolamento UE n.1148/2019 relativo alla commercializzazione e all’uso di precursori esplosivi, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE il 20 giugno 2019, entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio 2021. 

Tale Regolamento, che modifica la precedente legislazione varata nel 2013, introduce alcuni obblighi per Stati membri ed operatori economici.

Da una parte si limita l’accesso al pubblico di determinate sostanze, dall’altra viene messo in piedi un sistema di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli operatori economici.

Per “operatore economico” il Regolamento intende qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico che metta a disposizione sul mercato sostanze precursori di esplosivi.

Sebbene già il Regolamento del 2013 avesse contribuito a ridurre la minaccia della diffusione di precursori esplosivi nell’Unione, il legislatore europeo ha comunque ritenuto necessario rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi fatti in casa.

Il Regolamento prevede due distinte categorie di precursori di esplosivi:

  1. a) nove sostanze soggette a restrizioni (allegato I del Reg. UE), che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da persone fisiche e giuridiche;
  2. b) nove sostanze soggette a segnalazioni (allegato II del Reg. UE).

Per quanto riguarda le verifica all’atto della vendita si rimanda all’articolo 8 del regolamento che prevede l’utilizzo della dichiarazione del cliente (allegato 4 contenuta all’interno del Regolamento) per l’uso dei precursori soggetti a restrizioni.

A tal proposito vi è anche l’obbligo, per entrambi i gruppi di sostanze come da allegato I e II, di segnalare le operazioni di vendita sospette alle Autorità competenti secondo quanto previsto dell’art. 9.

Per operazione sospetta s’intende:

  1. a) quando il cliente non è in grado di precisare l’uso previsto;
  2. b) sembra essere estraneo all’uso previsto dei precursori o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
  3. c) intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite; (…)
  4. e) insiste per voler pagare con grosse somme in contanti o altre modalità inconsuete.

Nel caso di richiesta anomala, l’operatore economico deve segnalare entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto e anche eventuali sparizioni o furti devono essere segnalati nello stesso lasso di tempo.

In merito alla gestione delle segnalazioni, l’art.9.4 stabilisce che l’operatore economico fornisca, alle Autorità nazionali preposte, l’identità del cliente, qualora possibile, e tutti i dettagli che lo hanno indotto a considerare sospetta la transazione.

Si sottolinea che viene introdotta la definizione di attività agricola, di particolare rilevanza nella corretta qualificazione dell’utilizzatore professionale in campo agricolo che, in quanto tale, non risente, per il nitrato ammonico, delle limitazioni rivolte ai privati che agiscono invece per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

Altro aspetto importante è quello di essere in grado di dimostrare, alle Autorità preposte alle ispezioni, che il personale coinvolto nella vendita sia consapevole di quali sostanze presenti contengano precursori di esplosivi, nonché sia istruito in merito agli obblighi di segnalazione descritti sopra.

E’ necessario pertanto informare tutto il personale sui prodotti cui prestare attenzione e su come effettuare la segnalazione, utilizzando un apposito modulo che evidenzia le informazioni ricevute dal Legale Rappresentante in merito alla corretta gestione dei precursori di esplosivi.

Si ricorda infine che le sanzioni, in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste, vengono disciplinate dal codice penale.